
Ecobonus 110%: Edil Siani ti fornisce tutti i materiali e i prodotti per gli interventi ammessi!
Ecobonus 110%: Edil Siani ti fornisce tutti i materiali e i prodotti per gli interventi ammessi!
L’ecobous 110% rappresenta sicuramente una delle novità principali, tra i numerosi provvedimenti emanati dal Governo in questi ultimi mesi con il tentativo di sostenere la ripresa economica.
Dai cappotti termici ai pannelli solari, fino agli inimpianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, la Edil Siani è in grado di fornire tutti i prodotti indispensabile per la realizzazione degli interventi ammessi nel Bonus.
Ma vogliamo cogliere questa occasione anche per darvi alcune informazioni utili.
Ad esempio, in molti si sono chiesti e si stanno ancora chiedendo:
Ecobonus 110%: quali sono i requisiti, gli interventi e i limiti di spesa ammessi?
Il decreto Rilancio è ricco di novità, anche per il settore edilizio, con un super ecobonus e sismabonus, potenziato in modo da diventare irresistibile, valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.
Per poter usufruire del super bonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.
Gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
Inoltre, il sismabonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone 1, 2 e 3.
Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:
- cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre
- Il limite massimo di spesa per il cappotto termico è:
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- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
I limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono:
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- 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:
- il montaggio di pannelli solari;
- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
- gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.
Come funziona questo super ecobonus? In pratica le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, cosa che ora è concessa solo agli incapienti.
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Altra domanda che in molti si stanno ponendo e che non sempre è di facile risposta è:
Ecobonus 110%, chi ne ha diritto?
Come abbiamo visto, la possibilità di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. Durante l’iter di conversione in legge del decreto Rilancio la platea di beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione è stata ampliata:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Per quel che riguarda le partite IVA, la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha fornito importanti chiarimenti.
Potranno usufruire della detrazione anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori, ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata.
Quest’ultima specifica non varrà in caso di lavori riguardanti parti comuni condominiali.
Si è, infine, parlato molto anche dei cosidetti “lavori in casa gratis” grazie all’utilizzazione degli incentivi previsti dall’ECOBONUS 110%.
Ma quali documenti servono?
L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà armarsi di pazienza e affrontare molta burocrazia.
L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando che oltre quello legislativo (con le possibili modifiche della conversione in legge) c’è anche quello operativo.
Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Sarà inoltre necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito.
Questo “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori, e solo professionisti abilitati e iscritti all’albo.
Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica.
Sarà anche necessario fare la comunicazione all’ENEA.
I tecnici abilitati devono inoltre fornire un’asseverazione, con cui attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
La congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
I tecnici abilitati dovranno rilasciare tale asseverazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.
Speriamo dunque di avervi aiutato ad orientarvi rispetto a questo tema che offre molto opportunità ma non è sempre di facile comprensione soprattutto per i privati.
Per saperne di più vi invitiamo a rivolgervi ai nostri uffici siti in via Sirene 37 a Marina di Camerota, a contattarci telefonicamente al 3477144525 o inviando una mail a shop@edilsiani.com